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Dal 1° gennaio 2011, anche tutti i servizi previsti nell'art. 7-quinquies del DPR n. 633/1972, nei rapporti “B2B”, vale a dire tra soggetti passivi, la territorialità dell’operazione sarà “agganciata” al luogo di stabilimento del committente, anziché a quello di materiale svolgimento della prestazione (criterio valido fino a fine 2010).

La modifica interessa i servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché i servizi degli organizzatori di dette attività e i servizi accessori. Essi, quindi, saranno rilevanti in Italia se il committente, soggetto passivo, è ivi stabilito. Questa modifica rappresenta una semplificazione, visto che in questo modo anche i servizi previsti dall'art. 7-quinquies si allineano al principio generale previsto dall'art. 7-ter.

Dal 2011, quindi, il noleggio e l’allestimento degli stand, sarà in ogni caso imponibile nel Paese del committente, soggetto passivo, esattamente come succede per tutte le operazioni le altre operazioni di servizi che non siano oggetto delle deroghe previste dagli artt. 7-quater, 7-sexies e 7-septies. Lo vale per le altre prestazioni attualmente contemplate dall’art. 7-quinquies, la cui natura dà spesso adito a dubbi. È il caso delle prestazioni scientifiche, non sempre distinguibili dalle c.d. “consulenze tecniche”.



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